CQC: vietato circolare solo con la ricevuta della domanda di rinnovo
25/3/2024
La Motorizzazione ha fornito chiarimenti sulla possibilità di circolare in attesa di rinnovo del documento
CQC e rinnovo: la motorizzazione ha fornito chiarimenti tecnici sulla possibilità di circolare per i conducenti.
Le indicazioni emerse riguardano la possibilità per il titolare di CQC che ha richiesto il rinnovo di validità a seguito del corso, di esercitare l’attività professionale sul territorio nazionale munito di ricevuta di presentazione della domanda (datata e vidimata dall’UMC), per non più di tre mesi dalla data della richiesta.
Il chiarimento stabilisce che non è possibile esercitare attività professionale di autotrasporto con la sola ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della CQC.
CQC e formazione periodica: cosa prevede la Motorizzazione
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informatici e statistici del Ministero dei trasporti entra nel merito con la circolare 7 giugno 2019 prot. 18559/23.18.3.
Tale circolare non dispone nulla in merito alla possibilità di circolare tre mesi dalla data della richiesta di rinnovo a seguito del corso.
Per quanto concerne la formazione periodica, il Ministero ha ribadito che la qualificazione professionale ha validità 5 anni.
Inoltre ha chiarito che il corso di formazione periodica per il rinnovo del titolo può essere frequentato:
nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta. In tal caso il titolo è rinnovato a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
entro 2 anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto: in tal caso in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica.
Nell’attesa, però, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto.
Infine, si ricorda che la qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
Fonte:(https://www.trasporti-italia.com/)