Trasporti e logistica

CQC: vietato circolare solo con la ricevuta della domanda di rinnovo

25/3/2024

La Motorizzazione ha fornito chiarimenti sulla possibilità di circolare in attesa di rinnovo del documento CQC e rinnovo: la motorizzazione ha fornito chiarimenti tecnici sulla possibilità di circolare per i conducenti. Le indicazioni emerse riguardano la possibilità per il titolare di CQC che ha richiesto il rinnovo di validità a seguito del corso, di esercitare l’attività professionale sul territorio nazionale munito di ricevuta di presentazione della domanda (datata e vidimata dall’UMC), per non più di tre mesi dalla data della richiesta. Il chiarimento stabilisce che non è possibile esercitare attività professionale di autotrasporto con la sola ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della CQC. CQC e formazione periodica: cosa prevede la Motorizzazione La Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informatici e statistici del Ministero dei trasporti entra nel merito con la circolare 7 giugno 2019 prot. 18559/23.18.3. Tale circolare non dispone nulla in merito alla possibilità di circolare tre mesi dalla data della richiesta di rinnovo a seguito del corso. Per quanto concerne la formazione periodica, il Ministero ha ribadito che la qualificazione professionale ha validità 5 anni. Inoltre ha chiarito che il corso di formazione periodica per il rinnovo del titolo può essere frequentato: nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta. In tal caso il titolo è rinnovato a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato; entro 2 anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto: in tal caso in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Nell’attesa, però, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto. Infine, si ricorda che la qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta. Fonte:(https://www.trasporti-italia.com/)
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